S T A T U T O
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ARTICOLO 1°)
" Le donne del borgo " è un'associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi dell'art. 36 c.c., avente sede in Milici (ME) in VIA Vena 5.
ARTICOLO 2°)
Essa si propone di incrementare la conoscenza e la diffusione delle attività artistiche, sportive, culturali e sociali rivolte a valorizzare l'individuo e la persona eliminando ogni forma di discriminazione ed emarginazione riguardante l'età ed ogni forma di disparità, secondo i principi affermati dall'Art. 3 della Costituzione Italiana e Art. 13 del trattato di Amsterdam.
A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed
atta al raggiungimento dello scopo sociale, anche sotto il profilo di contatti e di conoscenza fra i
suoi associati, nonchè con altre organizzazioni, anche di altri Paesi, aventi lo stesso scopo. L’associazione non ha scopo di lucro, è estranea a qualsiasi credo politico, religioso e razziale. Essa persegue finalità di promozione artistica, culturale e sociale. L'Associazione, ha lo scopo di creare uno spazio di iniziativa culturale che produca una forte crescita della conoscenza di antichi e nuovi mestieri artigianali locali. Promuove iniziative di scambio e di incontro, contribuisce con ogni mezzo alla difesa e incentivazione dell'arte e realizza, negli ambiti disponibili, eventi, incontri didattici, stage, mostre, iniziative pubbliche e mercati tematici.
TITOLO II
SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO – SANZIONI DISCIPLINARI.
ARTICOLO 3°)
Può essere socio della ASSOCIAZIONE “LE DONNE DEL BORGO” qualsiasi persona fisica, giuridica od anche Associazione, interessata alle finalità perseguite dall'Associazione stessa.
ARTICOLO 4°)
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) ordinari;
b) sostenitori;
c) fondatori.
L’assemblea decide di anno in anno le quote che ogni categoria di soci dovrà versare nella cassa
comune.
ARTICOLO 5°)
Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione per divenire soci ordinari, sostenitori o
fondatori, versando la relativa quota.
Le domande vengono esaminate ed approvate dall’assemblea.
La delibera dell’assemblea sulla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se
negativa, senza obbligo di motivazione, entro tre mesi dalla presentazione, con contemporanea
restituzione delle quote versate al netto delle spese postali.
L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.
ARTICOLO 6°)
La qualifica di socio si perde:
- per volontaria rinunzia;
- per morosità;
- per radiazione, deliberata dai competenti organi sociali per gravi motivi morali o disciplinari;
- per morte del socio persona fisica o messa in liquidazione o fallimento del socio persona giuridica
od Associazione.
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno
all'Associazione;
ARTICOLO 7°)
Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi
doveri è passibile di:
a) richiamo scritto da parte del Presidente
b) sospensione da uno a tre mesi;
c) radiazione.
Contro il provvedimento disciplinare di radiazione è ammesso ricorso ad un giuri' d'onore di tre
membri, che verrà all'uopo nominato dalla prima Assemblea successiva, all'emanazione del
provvedimento.
TITOLO III
ORDINAMENTO
ARTICOLO 8°)
Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'assemblea dei soci;
b) Il presidente: Maria Patanè
c) Il segretario – tesoriere: Maria Francesca Mirabile
d) Il presidente onorario: Giuseppa Patanè
ARTICOLO 9°)
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa
dell'anno.
Essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissate dal
Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni.
L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il
compito di redigere il verbale.
Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell’affermazione
dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea dei Soci con voto palese.
ARTICOLO 10°)
Nel caso di necessità è sempre possibile convocare, con il medesimo preavviso, una seduta
straordinaria.
ARTICOLO 11°)
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci intervenuti e si intende regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio, avente diritto d'assistere all'assemblea, può rappresentare, per delega scritta, fino a 3
soci effettivi.
ARTICOLO 12°)
L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto,
- approva, con la maggioranza di cui al successivo art. 21, eventuali modifiche dello Statuto;
- approva i conti preventivo e consuntivo annuali;
- delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa.
Le delibere dell'Assemblea, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza dei
presenti.
L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente.
ARTICOLO 13°)
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge. Tiene, congiuntamente con il Segretario - Tesoriere, l'Amministrazione del fondo comune, riscuotendo le entrate e pagando le spese inerenti allo svolgimento dell'attività associativa.
ARTICOLO 14°)
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni dello stesso vengono esercitate dal
socio più anziano presente in Assemblea.
ARTICOLO 15°)
Il Segretario - Tesoriere viene nominato dall’Assemblea e scelto fra i propri membri.
Egli, congiuntamente con il Presidente, amministra il fondo comune;
- tiene aggiornato il registro dei soci;
- redige il verbale delle riunioni dell’Assemblea.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 16°)
L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il 31 Dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 17°)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ARTICOLO 18°)
Il fondo comune è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e da quelle annuali di associazione;
b) dagli eventuali contributi donazione, lasciti, elargizioni, oblazioni;
c) dalla rendita del fondo sociale.
ARTICOLO 19°)
La quota di iscrizione e quella sociale annua vengono stabilite dal Presidente, con delibera da
sottoporsi per la conferma alla prima Assemblea dei soci.
ARTICOLO 20°)
Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti dal Presidente e dal Segretario Tesoriere vengono
sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
TITOLO V
MODIFICHE ALLO STATUTO
ARTICOLO 21°)
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o da almeno 7 soci
effettivi. Esse vanno inserite all'ordine del giorno della prima assemblea successiva. Le modifiche allo
Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi intervenuti
all'Assemblea e sempre che tale aliquota rappresenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
TITOLO VI
VARIE
ARTICOLO 22°)
L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione.
Per tutti i soci, essa andrà convalidata annualmente.
ARTICOLO 23°)
Per quanto non sia stato espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa rinvio alle
vigenti leggi dello Stato.
ARTICOLO 24°)
L'Associazione è costituita a tempo illimitato.
Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di almeno tutti i soci effettivi meno uno.
In caso di scioglimento il fondo comune verrà diviso tra i soci.